Indagine Juve, l’avvocato avvisa: “Le possibile sanzioni”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Juve
Foto: Imago/Getty Indagine Juve sanzioni

Falso in bilancio nel diritto sportivo:

“Senza entrare nel merito della vicenda, dal punto di vista della giustizia sportiva l’art.31 (Codice di Giustizia Sportiva) chiarisce che costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

Ai sensi dello stesso articolo si parla ancora di illecito amministrativo in riferimento a comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Di norma per i fatti previsti dal presente articolo i club sono punibili con la sanzione dell’ammenda con diffida.

Al comma 4 dello stesso articolo invece si chiarisce che la società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Discorso diverso nel caso previsto dal comma 2 della stessa normativa in cui un club che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, può essere punita ai sensi dell’art.8 comma 1 con la penalizzazione di punti o addirittura nei casi più gravi con la retrocessione.”

Ricorso Atalanta:

“Vicenda simile a quella del rinvio di Bologna-Inter, anche in questo caso sia il giudice sportivo che la Corte Sportiva d’Appello hanno sostenuto la tesi della causa di forza maggiore e che pertanto la partita si debba giocare. Come già evidenziato più volte in questi casi la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza pertanto appare difficile che il Collegio di Garanzia del Coni possa accogliere le richieste dell’Atalanta.”

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